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Assegno unico figli 2021, a chi spetta e come funziona?

  19 Ottobre 2021

Una misura pensata come sostengo alla genitorialità e alla natalità. Da 167 euro per un figlio a 653 per chi ne ha tre 

Obiettivo è dare assistenza a diversi milioni di nuclei familiari che fino ad oggi non hanno mai ricevuto l’assegno per i figli. Il Family Act approvato l’11 giugno 2020 prevede, tra le varie misure, anche l’assegno unico per i figli come sostegno universale di importo progressivo calcolato sul modello ISEE. In attesa dell’avvio dell’assegno unico per i figli previsto dal 1° gennaio 2022, dal 1° luglio scorso e fino al 31 dicembre 2021 è stato prevista la possibilità di beneficiare dell’assegno ponte, in favore delle famiglie con figli minori che non beneficiano degli assegni per il nucleo familiare. Nello specifico, il D.L. n. 79/2021 che, entrato in vigore il 9 giugno scorso, e successivamente convertito in legge (legge n. 112/2021) ha introdotto il nuovo assegno temporaneo per i figli per il periodo “ponte” 1° luglio – 31 dicembre 2021.  

L’INPS ha chiarito gli aspetti operativi relativi alla modalità e alle tempistiche per l’accesso alla nuova misura in vigore dal 1° luglio 2021. L’assegno unico è valido da luglio a dicembre 2021. In questo periodo di tempo l’assegno spetta a chi non gode già di assegni familiari e ha un ISEE familiare fino a 50 mila euro, ed è legato al numero di figli. Esso sarà un assegno erogato per sei mesi, per diventare permanente e universale dal 1° gennaio 2022.  

Ricordiamo che la legge, che si attuerà in forma completa nel 2022, intende riordinare completamente gli aiuti alle famiglie con figli istituendo un assegno Universale destinato a tutte le famiglie con figli, senza limitazioni di ISEE, anche se gli importi saranno differenziati sulla base del reddito. L’avvio dell’assegno unico per tutti, porterà infatti all’abolizione di alcuni dei bonus per le famiglie attualmente vigenti: assegni familiari, ANF, bonus mamme domani, bonus bebè e detrazioni figli a carico.  

L’assegno ponte (assegno temporaneo da luglio fino a dicembre 2021) viene riconosciuto per coloro che hanno figli da 0 a 18 anni. L’assegno unico per i figli, il quale partirà dal 1° gennaio 2022 sarà erogato in favore di chi ha figli dal settimo mese di gravidanza fino al compimento dei 21 anni di età. I destinatari dell’assegno unico per i figli sono: lavoratori dipendenti; lavoratori autonomi; disoccupati; coltivatori diretti, coloni e mezzadri; titolari di pensione da lavoro autonomo; nuclei che non hanno uno o più requisiti per godere dell’ANF (Assegno per il Nucleo Familiare).  

La domanda di Assegno temporaneo è presentata, di norma dal genitore richiedente, entro e non oltre il 31 dicembre 2021 (per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, sono corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio2021). La domanda dovrà essere inoltrata a partire dal 1° luglio una sola volta per ciascun figlio, attraverso il portale web, utilizzando l’apposito servizio raggiungibile direttamente dalla home page del sito www.inps.it, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto entro il 1° ottobre 2020, oppure di SPID di livello 2 o superiore o una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE), o una Carta Nazionale dei Servizi (CNS); oppure con Contact Center Integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori); o attraverso gli Istituti di patronato.  

Gli importi vanno da un massimo di 167,5 euro per 1 figlio con ISEE sotto i 7mila euro a un minimo di 30 euro mensili con ISEE 50mila euro. Per quanto concerne l’erogazione dell’assegno temporaneo, l’importo spettante, determinato sulla base della tabella allegata al D.L. n. 79/2021, è corrisposto mediante: accredito su rapporti di conto dotati di IBAN, area SEPA, intestati al richiedente e abilitati a ricevere bonifici (conto corrente, libretto di risparmio, carta prepagata); bonifico domiciliato al richiedente presso lo sportello postale; accredito sulla specifica carta per i nuclei beneficiari di Rdc (reddito di cittadinanza) 

Per quel che riguarda i requisiti di accesso, l’assegno unico in avvio dal 1° luglio 2021 è riconosciuto in favore dei nuclei familiari con ISEE fino a 50.000 euro, nel rispetto dei seguenti requisiti: essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale; essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia; essere residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età; essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale; essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità e non superiore a 50.000 euro. L’assegno “ponte” è compatibile con il Reddito di cittadinanza e con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni e dai Comuni. 

 

di Angelo Di Fraia O.D.C.E.C. NAPOLI NORD 

 

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