Imprese

home > Imprese> Più aspra la stretta al credito bancario 

Più aspra la stretta al credito bancario 

  02 Aprile 2021

L’European Banking Authority penalizza Banche e Clientela. Giampaolo Evangelista, presidente dell’organo di controllo per la gestione di Banca del Sud, spiega il perché. 

 

Parliamo di economia, di regole nuove che tutti dovremo imparare a conoscere. L’adeguamento dell’ordinamento italiano a quello EBA n. 655/2014 partito a gennaio 2021 prevede il recupero dei crediti sul territorio nazionale ed europeo. Tanti i nuovi termini che contemplano nuove regole.  

Secondo un’indagine condotta da Bankitalia sul credito bancario, le banche italiane hanno irrigidito un po’ i criteri per i prestiti a famiglie e imprese e le previsioni degli intermediari parlano di una stabilità per i finanziamenti alle aziende e una lieve stretta alle famiglie. La maggior parte delle banche dichiara che la ragione di queste ristrettezze siano i loro stessi costi di finanziamento e la “percezione di rischi” sulla solvibilità nella restituzione dei prestiti. Ne parliamo con il dottore commercialista Giampaolo Evangelista, presidente dell’organo di controllo per la gestione di Banca del Sud spa, nata per valorizzare e sostenere l’economia del Mezzogiorno.  

Dott. Evangelista ci aiuti a capire, cosa prevede l’ordinanza di sequestro conservativo? 

«A seguito dell’adeguamento della normativa italiana al Regolamento Ue n. 655/2014, il creditore italiano che vanta crediti di natura civile e commerciale, potrà ottenere un’ordinanza di sequestro conservativo (OESC) sulle somme depositate dal suo debitore su conti correnti aperti presso istituti di credito con sede in diversi Stati membri dell’Ue, rivolgendosi ad un unico giudice, quello italiano. La procedura consente, con il sequestro conservativo delle somme depositate sul c/c, di impedire al debitore di effettuare operazioni fraudolenti quali prelievi o trasferimenti di somme finalizzate a compromettere la successiva esecuzione del credito». 

Come avviene il recupero crediti? 

«Nell’ambito del Regolamento Ue n. 655 del 2014, all’art. 14, il legislatore europeo ha previsto un meccanismo di cooperazione tra Autorità emittenti la misura cautelare e Autorità d’informazione presenti nello Stato membro di esecuzione della misura, al fine di acquisire i dati identificativi dei conti correnti intestati al debitore e detenuti in Stati membri diversi da quello in cui si trova il giudice dell’esecuzione. Nel caso di identificazione di un conto corrente intestato al debitore, il giudice all’esecuzione trasmetterà tempestivamente alla banca ove è tenuto il conto corrente del debitore affinché quest’ultima provveda al blocco dell’importo oggetto dell’esecuzione». 

Conto corrente scoperto anche solo di euro 100, quali conseguenze? 

«A seguito del Regolamento dell’Unione europea n. 575 del 2013, l’EBA ha pubblicato sia le linee guida in materia di definizione di “default”, sia le norme tecniche sulla cosiddetta “soglia di rilevanza”, ciò al fine di armonizzare la regolamentazione tra i diversi paesi dell’Unione europea. Tali nuove regole europee, per disposizione della BCE, dovranno essere applicate dal sistema bancario dei paesi membri a partire dall’anno in corso. La normativa applica criteri e modalità più stringenti rispetto a quelli finora adottati dagli intermediari finanziari italiani in materia di classificazione dei debitori in “default” (ovvero, in stato di inadempienza di una obbligazione verso la banca). Le disposizioni attualmente vigenti prevedono l’automatica classificazione in default delle imprese che presentano arretrati di pagamento rilevanti per oltre 90 gg. consecutivi sulle esposizioni che le stesse hanno nei confronti della propria banca ed intermediari finanziari dello stesso gruppo». 

Cosa viene chiarito? 

«Con le nuove regole si specifica che per determinare la rilevanza della esposizione è stata identificata una soglia di rilevanza, articolata in due componenti che devono sussistere nello stesso tempo: la componente assoluta pari a euro 500 (relativo ad uno o più finanziamenti) e la componente relativa pari all’1% del totale delle esposizioni dell’impresa verso la banca. Per le persone fisiche e le piccole e medie imprese con esposizioni nei confronti della stessa banca di un ammontare complessivamente inferiore a 1 milione di euro, solo per la determinazione della componente assoluta l’importo di euro 500 è ridotto ad euro 100. Trascorsi tre mesi dal giorno in cui l’arretrato è stato regolarizzato e non vi siano ulteriori eventi pregiudizievoli, la segnalazione di inadempienza decadrà».  

Che cosa si intende per stato di default?  

«In linea generale, la classificazione del cliente in stato di default, anche in relazione ad un solo finanziamento, comporta il passaggio in default di tutte le sue esposizioni nei confronti della banca. Inoltre, lo stato di default potrebbe avere ripercussioni negative su altre posizioni (imprese economicamente collegate, soci illimitatamente responsabili per le società di persone). Con la dichiarazione di default la banca può procedere alla segnalazione del cliente in Centrale dei Rischi (CR), un archivio di informazioni sui debiti delle persone fisiche ed imprese nei confronti dell’intero sistema bancario e finanziario, gestita dalla Banca d’Italia, con conseguente ripercussione negativa sulle relazioni creditizie tra gli intermediari finanziari e la loro clientela». 

 

di Laura Bufano 

condividi su: